PRINCIPI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI
Il D.lgs. n. 150/2015, riprendendo ed integrando quanto già definito dalla Riforma Fornero (L.
n.92 del 28 giugno 2012), elenca all’art. 31 i principi generali di fruizione degli incentivi. Il
legislatore, con queste norme, ci fornisce da un lato indicazioni sul corretto uso degli incentivi e
dall’altro un quadro generale di riferimento a cui uniformare le diverse tipologie di incentivo
all’assunzione.
- Gli incentivi non spettano se non si è in regola con il pagamento dei contributi (anche personali) e
dei premi assicurativi e pertanto non si è in possesso del DURC, il documento unico di regolarità
contributiva, da cui emerge se l’imprenditore è in regola o meno con gli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro a tutti i livelli.
- Gli incentivi non spettano se non si rispettano le norme in materia di sicurezza sul lavoro in quanto
eventuali condanne potranno determinare cause ostative per la fruizione dei benefici
- Gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione).
- Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge
o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a
tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima
dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per
essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine).
- Gli incentivi non spettano se Il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione
hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale
(salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate
all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori
sospesi o da impiegare in diverse unità produttive).
- Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di
collegamento o controllo).
- Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati
all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro di somministrazione sono trasferiti
in capo all’utilizzatore (anche nel caso in cui l’incentivo sia soggetto al regime de minimis, il
beneficio viene computato in capo all’utilizzatore)
- Nel caso in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto il
calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno
del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento
abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità’,
pensionamento per raggiunti limiti d’età’, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa).
- Ai fini della determinazione e durata degli incentivi si cumulano i periodi in cui il
lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto (subordinato o somministrato); non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, tranne che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietarisostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
- L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (sia per l’instaurazione la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione) producono la perdita di quella
parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la
data della tardiva comunicazione.