Tfr in busta paga

L’art. 1 c. 26-34 della Legge di Stabilità 2015 disciplina il TFR IN BUSTA PAGA.
Infatti, accanto alla possibilità di poter destinare il Tfr in un fondo di previdenza
complementare oppure mantenerlo semplicemente in azienda per fruirne in caso di
interruzione del rapporto di lavoro, il Governo Renzi ha introdotto una terza possibilità:
ossia quella di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine
rapporto direttamente in busta paga.
La misura, introdotta in via sperimentale, vale per un triennio, ossia dal 1° marzo 2015 fino al
30 giugno 2018 (40 mesi in tutto). Mentre il Tfr maturando, cioè quello che va in busta paga,
dipende dal momento in cui si fa la scelta.
La scelta, se effettuata, non può più essere revocata e resterà operativa fino al 30
giugno 2018.
Inoltre, si badi bene la tassazione che si applica è l’aliquota marginale IRPEF
ordinaria. Tuttavia, il tutto rimane escluso dalla verifica del limite di reddito per il
riconoscimento della detrazione di 960 euro (c.d. bonus 80 euro), e non sarà imponibile ai fini
previdenziali.