TEMPO DETERMINATO E COVID 19
Ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, in deroga:
– al divieto di apposizione del termine presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
– all’obbligo di un intervallo di tempo di 10/20 giorni in caso di riassunzione a tempo determinato (art. 19-bis, D.L. n. 18/2020).
Inoltre, indipendentemente dalla fruizione degli ammortizzatori sociali,fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni vigenti in materia e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di causali (art.8, D.L. n. 104/2020).