Studi di settore

Studi di settore

NOVITA’ SUGLI STUDI DI SETTORE E SULLE SANZIONI PREVISTE PER IRREGOLARITA’ DICHIARATIVE

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.3.2012 n. 8, esamina le novità introdotte dai DL 98/2011, DL 138/2011 e DL 201/2011 in materia di:

  • accertamento basato sugli studi di settore (modifica e abrogazione dell’esonero dagli accertamenti presuntivi, agevolazioni per soggetti congrui e coerenti, ecc.) e accertamento induttivo;
  • trattamento sanzionatorio applicabile in caso di irregolarità dichiarative (omessa presentazione della comunicazione dei dati rilevanti ed infedele dichiarazione).

Inoltre, rispondendo ad alcuni quesiti, sono forniti chiarimenti circa la corretta applicazione degli studi di settore rispetto ad alcune fattispecie specifiche.

L’Agenzia delle Entrate conferma, in parte, chiarimenti già forniti in precedenti interventi (circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 e Telefisco 2012), pertanto, di seguito, si evidenziano i chiarimenti più significativi.

Accertamento induttivo

La lett. d-ter) dell’art. 39 co. 2 del DPR 600/73 (come introdotta dal DL 98/2011) consente all’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento induttivo in caso di irregolarità nell’adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini degli studi di settore. In linea di principio, tale norma ha natura procedimentale ed esplica effetti rispetto agli atti notificati prima del 2.3.2012, relativi a violazioni commesse dall’1.1.2007. Tuttavia, in considerazione dei principi di trasparenza e di collaborazione tra Amministrazione e contribuenti, gli uffici applicheranno ordinariamente la facoltà di procedere ad accertamento induttivo per irregolarità dichiarative ai fini degli studi di settore, soltanto a partire dai controlli sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2010.

Esonero dagli accertamenti presuntivi per soggetti congrui e coerenti agli studi di settore

Il DL 138/2011 ha inserito un ulteriore requisito per beneficiare della norma di esonero dagli accertamenti analitico induttivi (co. 4-bis dell’art. 10 della L. 146/98): il contribuente deve risultare congruo e coerente per il periodo d’imposta oggetto del controllo e congruo per quello precedente, fermi restando gli ulteriori elementi.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, per il periodo d’imposta precedente a quello oggetto di controllo, il soggetto, oltre che congruo, deve risultare anche coerente rispetto agli indicatori di normalità economica.

Inoltre, la norma agevolativa non è utilizzabile nel caso in cui, nel periodo d’imposta precedente, il contribuente sia interessato da una causa di esclusione o d’inapplicabilità , in quanto tale condizione non può essere assimilata a quella del soggetto con ricavi o compensi congrui.

Si segnala che la misura è applicabile per le rettifiche relative ai periodi d’imposta ancora accertabili fino al 2010, a seguito dell’abrogazione della stessa ad opera del DL 201/2011 (a partire dalle dichiarazioni relative all’annualità 2011).

 

 

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