Il voltafaccia del regime contribuenti minimi

La manovra estiva contiene una secca virata in ordine alla disciplina del regime dei contribuenti minimi che viene speranzosamente ridenominato “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità”: una stortura emblematica di quando il legislatore percepisce un utilizzo improprio di alcuni istituti.
Tra le numerose novità degli ultimi mesi ve ne è una che sicuramente riveste il chiaro intento di ridimensionare l’utilizzo del regime dei minimi e probabilmente possiamo ritenere che la scelta sia stata anche causata da una consapevolezza del legislatore d’un impiego non proprio genuino delle disposizioni da parte di troppi contribuenti.
Cosi l’art. 27 del D.L. 06.07.2011 n. 98, convertito nella L. 15.07.2011 n. 111, ha modificato, con decorrenza 01 gennaio 2012 la disciplina dei contribuenti minimi e, successivamente, l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 22.12.2011 ne ha emanato le relative disposizioni attuative.
Lo stesso legislatore ha apportato dei requisiti novativi al fine di accedere al nuovo regime che pertanto, d’ora in poi, si applicherà esclusivamente alle persone fisiche che:
• conseguono ricavi e compensi non superiori a 30.000,00 euro ragguagliati ad anno,
• non hanno lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto,
• non erogano utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro,
• non effettuano cessioni all’esportazione,
• nel triennio non effettuano acquisti di beni strumentali superiori a 15.000,00 euro anche mediante contratti di appalto, noleggio, locazione e leasing,
• non hanno esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività altra attività artistica professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare,
• qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta prima da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve in ogni caso superare 30.000,00 euro,
• l’attività esercitata non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sottoforma di lavoratore dipendente o autonomo, escluso che si tratti del periodo di praticantato; quest’ultimo requisito non opera se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà (da qui il mutamento d’intitolazione).
Potrà essere utilizzato per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro successivi, quindi cinque anni in tutto. Ne deriva l’esclusione di coloro i quali hanno intrapreso l’attività prima del 2008; tuttavia per coloro che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età il regime durerà fino al periodo d’imposta del compimento del trentacinquesimo anno d’età. Appare evidente che i soggetti i quali hanno aderito al regi- me dei minimi, ma che erano già in attività nel 2007, sono destinati ad abbandonare il regime.
Pertanto, se in possesso dei necessari requisiti, possono fruire dell’agevolazione anche coloro che, avendo iniziato l’attività dal 2008 in poi e avendo optato per un regime ordinario, hanno terminato il triennio minimo di permanenza oppure avevano optato per il regime delle nuove iniziative produttive.
Restano in ogni caso esclusi i titolari di regimi speciali Iva, gli indirizzatari di attività di cessione di immobili e mezzi di trasporto nuovi ed i partecipanti a società di persone ed associazioni professionali ovvero srl ed i soggetti non residenti.
Quando per scelta, o per obbligo nell’eventualità del verificarsi d’una causa di esclusione, si fuoriesce dal nuovo regime, non vi è la possibilità di rientrarvi; l’agevolazione cessa in ogni caso dall’anno successivo in cui viene meno uno delle prerogative o, addirittura, dallo stesso anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45.000,00 euro con obbligo di versamento dell’Iva tramite scorporo dai corrispettivi.
Il reddito del contribuente minimo si calcola, così come in precedenza, applicando il principio di cassa e quindi facendo la differenza tra ricavi e compensi incassati e spese sostenute con immediata e integrale rilevanza anche dei costi inerenti i beni strumentali e con deduzione al 50% delle spese per beni ad uso promiscuo. Rimangono deducibili i contributi previdenziali ed è ammessa la compensazione delle perdite di anni precedenti.
A fronte di un aumento dei requisiti e dell’introduzione di un termine temporale, a decorrere dal 2012, il reddito dei contribuenti minimi sconterà un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5%, aliquota sensibilmente inferiore a quella precedente, pari al 20%. Considerata la riduzione di aliquota, le somme corrisposte dai sostituti d’imposta ai contribuenti minimi non scontano più la ritenuta d’acconto e i contribuenti devono rilasciare apposita dichiarazione in tal senso, evitando così la creazione di inutili crediti d’imposta, anche nella fattura stessa.
Tutto ciò premesso, i nuovi contribuenti minimi, così come in passato, provvederanno ai seguenti adempimenti fiscali:
• alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
• alla certificazione dei corrispettivi,
• all’integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari o in regime di reverse charge,
• alla presentazione degli elenchi Intrastat e all’iscrizione nell’archivio Vies per effettuare acquisti intracomunitari,
• alla rettifica della detrazione Iva all’atto dell’accesso al regime agevolato, oppure in caso di fuoriuscita dallo stesso
• ma saranno esonerati dagli adempimenti ai fini Iva, dall’Irap, dall’applicazione degli Studi di settore, dalla registrazione e tenuta dei registri contabili, dagli adempimenti legati allo spesometro e ai paradisi fiscali.
Alla luce della nuova normativa, simile ad un voltafaccia, è evidente come l’area dei contribuenti che avranno accesso al regime di vantaggio o che potranno rimanervi sarà di gran lunga inferiore rispetto al passato ma, sicuramente, la disposizione sarà vantaggiosa per chi potrà utilizzarla. E, non ultima, rappresenterà un’opportunità decisamente appetibile per giovani consulenti del lavoro che si appresta- no ad iniziare la loro attività professionale.
Pasquale Spera
articolo pubblicato su “L’ordine Informa”, n. 22 – Febbraio 2012
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