Novità fiscali

Si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di stabilità 2014.
Detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati A decorrere dall’1.1.2014, vengono incrementate le detrazioni IRPEF spettanti ai titolari di:
Gli incrementi delle detrazioni spettano ai titolari di un reddito complessivo fino a 55.000,00 euro, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, sulla base di apposite formule matematiche. Le nuove detrazioni devono essere applicate dai sostituti d’imposta che erogano redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati, in sede di effettuazione delle ritenute. |
Detrazioni IRPEF per interventi di recupero edilizio Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio,la detrazione IRPEFè pari al:
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Detrazione IRPEF per acquisto di mobili ed elettrodomestici La detrazione IRPEFdel 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2014. |
Detrazioni IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, spetta una detrazione IRPEF/IRES del:
Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è stabilita nella misura del:
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Detrazioni IRPEF/IRES per interventi antisismici Per gli interventi antisismici effettuati su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, le cui procedure autorizzatorie sono attivate a decorrere dal 4.8.2013, si beneficia di una detrazione IRPEF/IRES pari al:
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Deducibilità perdite su crediti A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio (es. cessione pro soluto del credito, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito), è possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi. |
Deducibilità dei canoni di leasing A decorrere dai contratti di leasing stipulati dall’1.1.2014, viene ridotto il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il “monte canoni” totale. In particolare:
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Rivalutazione beni d’impresa Le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono rivalutare:
Per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al 31.12.2013. L’imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2013 e le successive entro i termini per il versamento a saldo delle imposte per il 2014 e il 2015. I maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti:
E’ inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. |
Rideterminazione Entro il 30.6.2014 è possibile rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2014:
Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato:
I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. |
Deduzione IRAP per l’incremento occupazionale A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del personale:
L’incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’incentivo spetta anche alle imprese neo-costituite, sempreché l’incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese preesistenti a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. |
Regime IVA delle prestazioni socio-sanitarie e di assistenza alle persone A decorrere dall’1.1.2014, l’aliquota IVA del 4%, relativa alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, non si applica alle prestazioni rese da società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla L. 381/91. Pertanto, dall’1.1.2014, nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla suddetta L. 381/91, risulta ripristinata:
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Acquisto di servizi di pubblicità on line (c.d. “Web Tax“) Dall’1.7.2014:
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Imposta Unica Comunale (IUC) A decorrere dall’1.1.2014 viene istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:
La IUC si compone:
– nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; – nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. |
Abolizione dell’IMU per l’abitazione principale A decorrere dal2014, l’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). In relazione alle suddette unità immobiliari adibite ad abitazioni principali che rimangono soggette all’IMU, continua ad applicarsi la detrazione di 200,00 euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare:
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Immobili esclusi dall’IMU A decorrere dal2014, l’IMU non è dovuta per:
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Deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo Viene prevista la parziale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. L’IMU rimane invece indeducibile ai fini IRAP, a prescindere dalla tipologia dell’immobile. L’IMU degli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nelle seguenti misure:
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Applicazione dell’IRPEF sugli immobili non locati A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, viene stabilito che il reddito degli immobili ad uso abitativo, assoggettati ad IMU, non locati e situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%. |
IVAFE A decorrere dal2014, l’imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia (IVAFE) aumenta dallo 0,15% allo 0,2%. |
Conto dedicato per gli atti immobiliari e di cessione d’azienda In relazione agli atti di trasferimento della proprietà di immobili o di aziende, oppure agli atti di trasferimento, costituzione o estinzione di altri diritti reali su immobili e aziende, viene previsto l’obbligo di versare su un apposito conto dedicato il prezzo/corrispettivo e le altre somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, imposte e contributi. Gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo sono versati alla parte venditrice, a cura del notaio/pubblico ufficiale, solo dopo che:
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Pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi I pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti:
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Acquisto dei servizi di pubblicità on line Per l’acquisto dei servizi di pubblicità on line e dei servizi ad essa ausiliari, è disposto l’obbligo dell’utilizzo:
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Visto di conformità sulle dichiarazioni per la compensazione dei crediti I contribuenti che utilizzano in compensazione “orizzontale” nel modello F24 crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP, per importi superiori a 15.000,00 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013. In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica:
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Controlli preventivi sui rimborsi derivanti dai modelli 730A decorrere dai modelli 730/2014 (relativi al periodo d’imposta 2013), l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali:
Il rimborso che risulta spettante al termine delle suddette operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate. |
Definizione dei ruoli I contribuenti possono definire in modo agevolato le somme derivanti:
Per effetto della definizione non sono dovute le somme a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di interessi di mora. La definizione avviene quindi mediante il versamento in un’unica soluzione, entro il 28.2.2014:
Sono escluse dalla definizione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti. |
Potenziamento ACE L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale, rilevante ai fini dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), è fissata al:
Gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2014 e al 31.12.2015 devono essere calcolati utilizzando l’aliquota di rendimento prevista per il periodo d’imposta precedente. |