Novità fiscali

Novità fiscali

Si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di stabilità 2014.

Detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati

A decorrere dall’1.1.2014, vengono incrementate le detrazioni IRPEF spettanti ai titolari di:

  • redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni);
  • alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente (es. compensi dei soci lavoratori delle cooperative, borse di studio, compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di “lavoro a progetto”).

Gli incrementi delle detrazioni spettano ai titolari di un reddito complessivo fino a 55.000,00 euro, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, sulla base di apposite formule matematiche.

Le nuove detrazioni devono essere applicate dai sostituti d’imposta che erogano redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati, in sede di effettuazione delle ritenute.

Detrazioni IRPEF per interventi di recupero edilizio

Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio,la detrazione IRPEFè pari al:

  • 50%, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014;
  • 40%, per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.

Detrazione IRPEF per acquisto di mobili ed elettrodomestici

La detrazione IRPEFdel 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2014.

Detrazioni IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, spetta una detrazione IRPEF/IRES del:

  • 65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014;
  • 50%, per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.

Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è stabilita nella misura del:

  • 65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015;
  • 50%, per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.

Detrazioni IRPEF/IRES per interventi antisismici

Per gli interventi antisismici effettuati su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, le cui procedure autorizzatorie sono attivate a decorrere dal 4.8.2013, si beneficia di una detrazione IRPEF/IRES pari al:

  • 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014;
  • 50%, per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.

Deducibilità perdite su crediti

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio (es. cessione pro soluto del credito, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito), è possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.

Deducibilità dei canoni di leasing

A decorrere dai contratti di leasing stipulati dall’1.1.2014, viene ridotto il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il “monte canoni” totale. In particolare:

  • per i beni mobili delle imprese (fatta eccezione per i veicoli diversi da quelli utilizzati esclusivamente quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa, adibiti ad uso pubblico ovvero concessi in uso promiscuo ai dipendenti), si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento “tabellare” a 1/2 del suddetto periodo;
  • per i beni immobili delle imprese, si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento “tabellare”, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni, ad un periodo “fisso” di 12 anni;
  • per gli immobili dei professionisti, si passa ad una durata minima fiscale di 12 anni.

Rivalutazione beni d’impresa

Le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono rivalutare:

  • i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2012;
  • mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti, pari al 16% (per i beni ammortizzabili) ovvero al 12% (per i beni non ammortizzabili).

Per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al 31.12.2013.

L’imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2013 e le successive entro i termini per il versamento a saldo delle imposte per il 2014 e il 2015.

I maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti:

  • in generale, dal periodo d’imposta 2016;
  • agli specifici fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, a decorrere dall’1.1.2017.

E’ inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Rideterminazione
costo fiscale partecipazioni e terreni

Entro il 30.6.2014 è possibile rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2014:

  • facendo redigere un’apposita perizia asseverata di stima della partecipazione o del terreno, da un professionista abilitato;
  • versando un’imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni “non qualificate”) o del 4% (partecipazioni “qualificate” e terreni).

Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 30.6.2014;
  • oppure in tre rate annuali scadenti il 30.6.2014, il 30.6.2015 e il 30.6.2016, con l’applicazione del 3% di interessi.

I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.

Deduzione IRAP per l’incremento occupazionale

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del personale:

  • per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi;
  • per un importo annuale non superiore a 15.000,00 euro per ciascun nuovo dipendente assunto;
  • nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.

L’incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’incentivo spetta anche alle imprese neo-costituite, sempreché l’incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese preesistenti a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

Regime IVA delle prestazioni socio-sanitarie e di assistenza alle persone

A decorrere dall’1.1.2014, l’aliquota IVA del 4%, relativa alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, non si applica alle prestazioni rese da società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla L. 381/91.

Pertanto, dall’1.1.2014, nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla suddetta L. 381/91, risulta ripristinata:

  • l’aliquota IVA ridotta del 4% sui suddetti servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • la possibilità di scegliere, in alternativa, l’applicazione del regime di esenzione.

Acquisto di servizi di pubblicità on line (c.d. “Web Tax“)

Dall’1.7.2014:

  • i soggetti passivi IVA che intendono acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’Amministrazione finanziaria italiana;
  • gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (c.d. servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’Amministrazione finanziaria italiana. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Imposta Unica Comunale (IUC)

A decorrere dall’1.1.2014 viene istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

  • quello costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore;
  • quello collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

La IUC si compone:

  • dell’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  • della componente riferita ai servizi comunali, che si articola:

– nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

– nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Abolizione dell’IMU per l’abitazione principale

A decorrere dal2014, l’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

In relazione alle suddette unità immobiliari adibite ad abitazioni principali che rimangono soggette all’IMU, continua ad applicarsi la detrazione di 200,00 euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

I Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare:

  • posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
  • concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale.

Immobili esclusi dall’IMU

A decorrere dal2014, l’IMU non è dovuta per:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo

Viene prevista la parziale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

L’IMU rimane invece indeducibile ai fini IRAP, a prescindere dalla tipologia dell’immobile.

L’IMU degli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

  • 30%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013;
  • 20%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.

Applicazione dell’IRPEF sugli immobili non locati

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, viene stabilito che il reddito degli immobili ad uso abitativo, assoggettati ad IMU, non locati e situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.

IVAFE

A decorrere dal2014, l’imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia (IVAFE) aumenta dallo 0,15% allo 0,2%.

Conto dedicato per gli atti immobiliari e di cessione d’azienda

In relazione agli atti di trasferimento della proprietà di immobili o di aziende, oppure agli atti di trasferimento, costituzione o estinzione di altri diritti reali su immobili e aziende, viene previsto l’obbligo di versare su un apposito conto dedicato il prezzo/corrispettivo e le altre somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, imposte e contributi.

Gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo sono versati alla parte venditrice, a cura del notaio/pubblico ufficiale, solo dopo che:

  • siano state portate a termine le formalità di registrazione e di trascrizione;
  • sia stata verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto.

Pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi

I pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti:

  • con modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore;
  • indipendentemente dal relativo importo.

Acquisto dei servizi di pubblicità on line

Per l’acquisto dei servizi di pubblicità on line e dei servizi ad essa ausiliari, è disposto l’obbligo dell’utilizzo:

  • del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario;
  • ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolarela partita IVAdel beneficiario.

Visto di conformità sulle dichiarazioni per la compensazione dei crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione “orizzontale” nel modello F24 crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP, per importi superiori a 15.000,00 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.

In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica:

  • della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
                                           Controlli preventivi sui rimborsi derivanti dai modelli 730A decorrere dai modelli 730/2014 (relativi al periodo d’imposta 2013), l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali:

  • sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000,00 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni;
  • entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica dei modelli 730, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle suddette operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate.

Definizione dei ruoli

I contribuenti possono definire in modo agevolato le somme derivanti:

  • dai ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, consegnati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013;
  • dagli accertamenti esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013.

Per effetto della definizione non sono dovute le somme a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di interessi di mora.

La definizione avviene quindi mediante il versamento in un’unica soluzione, entro il 28.2.2014:

  • delle somme originariamente iscritte a ruolo a titolo di imposta e sanzioni, ovvero del residuo;
  • degli aggi di riscossione;
  • degli interessi diversi da quelli sopra indicati.

Sono escluse dalla definizione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti.

Potenziamento ACE

L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale, rilevante ai fini dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), è fissata al:

  • 4%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014;
  • 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015;
  • 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016.

Gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2014 e al 31.12.2015 devono essere calcolati utilizzando l’aliquota di rendimento prevista per il periodo d’imposta precedente.

 

 

 

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