Modelli F24

Con l’art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24, in relazione:
- ai versamenti di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97;
- alle compensazioni effettuate.
In pratica, vengono estesi gli obblighi di presentazione telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, soprattutto nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA, in relazione ai modelli F24:
- a saldo zero;
- con saldo a debito, ma con compensazioni;
- con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni.
Con la circ. 19.9.2014 n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni, in particolare:
- individuando alcune ipotesi in cui non sono applicabili i nuovi obblighi di presentazione telematica;
- stabilendo un “regime transitorio”, fino alla fine del 2014, in relazione ai versamenti rateizzati in corso.
Ferme restando tali eccezioni, viene confermato che la presentazione dei modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, rimarrà possibile solo qualora:
- si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
- che effettuano versamenti fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni.
Decorrenza
Le nuove disposizioni del DL 66/2014 si applicano a decorrere dall’1.10.2014.
I nuovi vincoli, pertanto, saranno operanti a partire dai modelli F24 presentati dall’1.10.2014
Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni
I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: F24online, F24web,F24intermediari.
Versamenti rateizzati in corso da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 19.9.2014 n. 27, ha invece chiarito che, in relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA che, alla data dell’1.10.2014, hanno in corso versamenti rateizzati di tributi, contributi e altre entrate tramite il modello F24 cartaceo:
- possono continuare ad effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31.12.2014;
- anche se il saldo del modello, per effetto delle compensazioni effettuate, è pari a zero.
Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 19.9.2014 n. 27, ha inoltre chiarito che i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli Agenti medesimi.
Tale possibilità riguarda:
- sia i contribuenti non titolari di partita IVA;
- sia i contribuenti titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.9.2006 n. 30).
Presentazione dei modelli F24 con saldo a debito contenenti compensazioni
Nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, ma siano state effettuate delle compensazioni, cioè qualora nel modello F24 vengano indicati importi a debito superiori agli importi a credito, la relativa presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:
- dall’Agenzia delle Entrate;
- oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa: banche, dalle Poste, dagli Agenti della Riscossione e dai prestatori di servizi di pagamento.
Presentazione dei modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro senza compensazioni
L’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate compensazioni.
Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24:
- evidenzi un importo a debito superiore a 1.000,00 euro;
- oppure comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a 1.000,00 euro.
Sistemi telematici utilizzabili
Diventerà quindi obbligatorio l’utilizzo:
- dei suddetti servizi telematici “F24 on line“, “F24 web” e “F24 intermediari” dell’Agenzia delle Entrate (si veda il precedente § 6.1);
- oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste, dagli Agenti della Riscossione e dai prestatori di servizi di pagamento.
F24 precompilati dall’ente impositore
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (es. Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia stessa, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
Versamenti relativi alla stessa scadenza frazionati su più modelli F24
Ferme restando le suddette eccezioni previste dall’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare gli obblighi di presentazione telematica in esame, dovrebbe essere possibile suddividere tra diversi modelli F24 gli importi a debito da versare che scadono nello stesso giorno.
Ad esempio, se entro l’1.12.2014 un contribuente non titolare di partita IVA deve versare 800,00 euro di acconto IRPEF e 300,00 euro di acconto cedolare secca:
- se tali versamenti avvengono con un unico modello F24, che evidenzierà quindi un saldo di 1.100,00 euro, sono applicabili le nuove disposizioni;
- se, invece, vengono presentati due modelli F24, uno per l’acconto IRPEF e l’altro per l’acconto della cedolare secca, poiché entrambi non superano il limite di 1.000,00 euro, le nuove disposizioni non dovrebbero essere applicabili.
Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al versamento con più modelli F24 di un’unica imposta entro la prevista scadenza; si pensi, ad esempio, al versamento di 1.600,00 euro di acconto IRPEF di un contribuente non titolare di partita IVA, che venga effettuato:
- per 600,00 euro, con un modello F24 presentato il 28.11.2014;
- per i restanti 1.000,00 euro, con un altro modello F24 presentato l’1.12.2014.
Al riguardo, non sono state fornite indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tabelle riepilogative
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste/Agenti della Riscossione | Servizi telematici banche/Poste/Agenti della Riscossione | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni | SÌ | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 a saldo zero | NO | NO | SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste/Agenti della Riscossione | Servizi telematici banche/Poste/Agenti della Riscossione | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall’IVA | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui | NO | SÌ | SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste/Agenti della Riscossione | Servizi telematici banche/Poste/Agenti della Riscossione | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall’IVA | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione di qualunque tipologia di credito di qualunque ammontare | NO | NO | SÌ |