Le assunzioni agevolate

Il nuovo beneficio triennale all’assunzione
Il comma 118 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2015, recita testualmente:
“Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L’Inps provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.”
Norma di riferimento | Art. 1, comma 118 Legge 23 dicembre 2014 n. 190. |
Soggetti interessati | Datori di lavoro privati con esclusione degli agricoltori, per i quali valgono, alcune disposizioni particolari (si veda il riquadro successivo). |
Periodo | Assunzioni, effettuate nell’anno 2015 (1° gennaio – 31 dicembre). |
Beneficio | Esonero contributi di durata triennale (ad eccezione dei premi Inail), per un importo annuo non superiore ai 8.060 euro. |
Esclusioni dal beneficio | Sono esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.Non è, inoltre, possibile la fruizione dell’esonero nei seguenti casi:
per lavoratori assunti da qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti; per lavoratori per cui il datore di lavoro abbia già usufruito del beneficio in questione; per lavoratori già assunti, con contratto a tempo indeterminato, nei tre mesi precedenti dallo stesso datore di lavoro. Tale limitazione prende in considerazione anche società controllate o collegate al datore di lavoro richiedente l’esonero. |
Condizioni | L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. |
Effetti pensionistici per il lavoratore | Tale esonero non avrà, comunque, ripercussioni sull’accontamento pensionistico del dipendente. |
Limiti di spesa | Gli incentivi trovano un limite nelle risorse individuate a bilancio, misurate complessivamente in 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l’anno 2018. |