False partite iva

SOGGETTE A VERIFICA LE COLLABORAZIONI CON PARTITE IVA
Le imprese devono decidere entro il 18 luglio 2013, assieme ai loro Consulenti del lavoro le sorti delle partite IVA prive dei requisiti richiesti dalla riforma Fornero e valutare le nuove collaborazioni. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 32/12, fornisce chiarimenti sulla riforma del mercato del lavoro che prevede una presunzione circa l’esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto in caso di impiego di lavoratori con partita IVA in monocommittenza.
Alla circolare si accompagna il Dm del 20 dicembre 2012 con il quale sono individuati albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esonera dalla applicabilità della presunzione.
La legge 92/12 stabilisce che il rapporto con un titolare di posizione fiscale ai fini dell’IVA si presume di collaborazione a progetto se si riscontrano almeno 2 dei seguenti requisiti: durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi (civili 1.1- 31.12); fatturato più del l’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi (due periodi di 365 giorni) a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma (18 luglio 2012); postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente (anche in modo non esclusivo).
Inoltre gli 8 mesi (241 gg) devono essere considerati nell’anno civile, pertanto la condizione potrà realizzarsi solo a partire dai periodi 1° gennaio – 31 dicembre degli anni 2013 e 2014 ed i corrispettivi da considerare sono solo quelli di lavoro autonomo (non subordinato, accessorio, ecc), comunque fatturati, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme, l’80% va calcolato nei due anni solari (da 365 giorni).
Gli esclusi dalla presunzione sono: imprese, studi professionali, professionisti iscritti a un albo, collegio, ordine, ruolo o elenco professionale tenuto o controllato da Pa che richiede un esame di stato o una valutazione di titoli, imprese artigiane e commerciali iscritte alla CCIAA se l’iscrizione non è solo a fini di pubblicità dichiarativa, federazioni sportive se per l’iscrizione è necessaria una valutazione di titoli o/e altre condizioni poste dai propri ordinamenti.
L’esclusione opera anche quando ricorrono congiuntamente almeno una delle tre tipologie del parametro tecnico: titolo di studio, apprendistato (ambedue legati all’incarico) e 10 anni di svolgimento assieme al parametro economico del reddito lordo di almeno 18.662,50 euro.