Ex minimi: quali possibilità

EX MINIMI: QUALI POSSIBILITA’
La stretta legislativa legata alla disciplina del regime minimi non ne permette più l’utilizzo alla maggior parte dei contribuenti i quali possono eventualmente sfruttare il nuovo regime contabile agevolato per gli ex minimi.
L’art. 27 comma 3 del D.L. 98/2011 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 ha previsto una serie di agevolazioni fiscali e contabili utilizzabili da coloro che sono stati esclusi, a causa dell’introduzione di ulteriori requisiti, dal nuovo regime dei contribuenti minimi.
Le caratteristiche principali del nuovo regime agevolato sono state descritte dal provvedimento n° 185825 del 22/12/2011 dell’Agenzia delle Entrate.
Così dal 01/01/2012 possono utilizzare tale agevolazione:
• i soggetti che pur possedendo i requisiti originari dei minimi :
contribuenti che conseguono ricavi e compensi non superiori a 30.000,00 euro ragguagliati ad anno,
che non hanno lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto,
che non erogano utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro,
che non effettuano cessioni all’esportazione,
nel triennio non effettuano acquisti di beni strumentali superiori a 15.000,00 euro anche mediante contratti di appalto, noleggio, locazione e leasing,
che non applicano regimi speciali iva,
che non effettuano attività di cessione di immobili e mezzi di trasporto nuovi,
che non partecipano a società di persone ed associazioni professionali ovvero srl,
che sono soggetti residenti
non ne possono più beneficiare in quanto non possiedono gli ulteriori requisiti relativi al limite temporale di inizio dell’attività e della novità della stessa o in quanto sono decorsi i termini di permanenza nel regime ( conclusione del quinquennio o successivamente del trentacinquesimo anno di età);
• coloro che possiedono solo i requisiti originari dei minimi ma hanno optato per un regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata) e terminato il vincolo triennale dell’opzione o hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (forfettino);
• coloro che possiedono tutti i requisiti per accedere ai “nuovi minimi” ma che non intendono utilizzarlo o hanno optato per un regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata) e terminato il vincolo triennale dell’opzione o hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (forfettino).
I soggetti che possiedono i requisiti originari dei “nuovi minimi” ma ne sono esclusi per carenza dei nuovi requisiti possono inoltre esercitare l’opzione per un regime ordinario in contabilità ordinaria o semplificata
I soggetti sopra indicati non possono in ogni caso utilizzare il regime agevolato dall’anno successivo in cui viene meno una delle condizioni di accesso o a seguito di opzione dell’applicazione di regimi speciali iva o di regimi ordinari (contabilità ordinaria o semplificata),
quest’ ultima con vincolo triennale. A differenza del regime dei “nuovi minimi”, in seguito a eventuale fuoriuscita è possibile, in caso di riacquisto dei requisiti, utilizzare nuovamente il regime in questione.
Qualora i soggetti esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o dei ricavi (30.000,00 euro) nonché del limite relativo all’acquisto dei beni strumentali (15.000,00 euro), devono far riferimento alle attività complessivamente esercitate.
I soggetti che nel 2012 utilizzano il regime in esame determinano il reddito secondo le consuete regole del Tuir utilizzando il regime di cassa se professionisti o di competenza se imprese, facendo attenzione in quest’ultimo caso, visto il diverso criterio di imputazione reddituale rispetto ai contribuenti minimi , che non ci siano duplicazioni o salti d’imposta nei periodi di fuoriuscita dal regime.
Gli stessi possono inoltre conteggiare l’eventuale rettifica iva a favore recuperando l’imposta non detratta sulle merci e materie prime acquistati in vigenza del regime dei minimi e ancora in rimanenza al 31 dicembre 2011 nonché l’iva pagata sui beni acquistati prima dell’ingresso nel regime dei minimi che avevano comportato la rettifica a debito ancora in rimanenza al 31 dicembre 2011. In caso di acquisto di beni strumentali ammortizzabili in vigenza del regime dei minimi si può anche recuperare parte dell’iva non detratta , in ragione di tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio esclusi i beni di costo unitario inferiore a 516.46 euro e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25 per cento.
Essi sono esonerati dai seguenti obblighi:
• registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini Irpef e Iva;
• tenuta registro dei beni ammortizzabili se, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, si forniscono i dati necessari;
• liquidazione e versamenti periodici ai fini Iva;
• versamento dell’acconto annuale Iva;
• presentazione della dichiarazione Irap e versamento dell’imposta;
ma restano fermi i seguenti adempimenti:
• conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
• fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
• comunicazione annuale dei dati Iva, se il volume d’affari è uguale o superiore a 25.822,84 euro;
• presentazione della dichiarazione annuale Irpef e versamento dell’acconto e del saldo Irpef e delle relative addizionali comunali e regionali;
• presentazione della dichiarazione annuale Iva e versamento annuale Iva:
• adempimenti dei sostituti d’imposta;
• comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro);
• comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici localizzati in “paradisi fiscali” ( blacklist)
Infine per i soggetti che fruiscono del regime in esame è previsto l’assoggettamento agli Studi di settore e ai Parametri contabili con conseguente compilazione dei modelli relativi.
Alla luce di quanto previsto risulta evidente un tentativo del legislatore di concedere a taluni contribuenti delle agevolazioni fiscali che tuttavia sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle previste per il nuovo regime dei contribuenti minimi, e che a mio avviso si riducono dal punto di vista pratico solo all’esenzione dall’Irap e al versamento annuale dell’Iva in quanto per quanto concerne tutti gli altri esoneri, seppur previsti, sono di difficile utilizzo considerato che per determinare il reddito di impresa o professionale, le registrazioni contabili diventano opportune.