Ex minimi: quali possibilità

Ex minimi: quali possibilità

EX MINIMI: QUALI POSSIBILITA’

La stretta legislativa legata alla disciplina del regime minimi non ne permette più l’utilizzo alla maggior parte dei contribuenti i quali possono eventualmente sfruttare il nuovo regime contabile agevolato per gli ex minimi.

L’art. 27 comma 3 del D.L. 98/2011 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 ha previsto una serie di agevolazioni fiscali e contabili utilizzabili da coloro che sono stati esclusi, a causa dell’introduzione di ulteriori requisiti, dal nuovo regime dei contribuenti minimi.

Le caratteristiche principali del nuovo regime agevolato sono state descritte dal provvedimento n° 185825 del 22/12/2011 dell’Agenzia delle Entrate.

Così dal 01/01/2012 possono utilizzare tale agevolazione:

• i soggetti che pur possedendo i requisiti originari dei minimi :

 contribuenti che conseguono ricavi e compensi non superiori a 30.000,00 euro ragguagliati ad anno,

 che non hanno lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto,

 che non erogano utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro,

 che non effettuano cessioni all’esportazione,

 nel triennio non effettuano acquisti di beni strumentali superiori a 15.000,00 euro anche mediante contratti di appalto, noleggio, locazione e leasing,

 che non applicano regimi speciali iva,

 che non effettuano attività di cessione di immobili e mezzi di trasporto nuovi,

 che non partecipano a società di persone ed associazioni professionali ovvero srl,

 che sono soggetti residenti

non ne possono più beneficiare in quanto non possiedono gli ulteriori requisiti relativi al limite temporale di inizio dell’attività e della novità della stessa o in quanto sono decorsi i termini di permanenza nel regime ( conclusione del quinquennio o successivamente del trentacinquesimo anno di età);

• coloro che possiedono solo i requisiti originari dei minimi ma hanno optato per un regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata) e terminato il vincolo triennale dell’opzione o hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (forfettino);

• coloro che possiedono tutti i requisiti per accedere ai “nuovi minimi” ma che non intendono utilizzarlo o hanno optato per un regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata) e terminato il vincolo triennale dell’opzione o hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (forfettino).

I soggetti che possiedono i requisiti originari dei “nuovi minimi” ma ne sono esclusi per carenza dei nuovi requisiti possono inoltre esercitare l’opzione per un regime ordinario in contabilità ordinaria o semplificata

I soggetti sopra indicati non possono in ogni caso utilizzare il regime agevolato dall’anno successivo in cui viene meno una delle condizioni di accesso o a seguito di opzione dell’applicazione di regimi speciali iva o di regimi ordinari (contabilità ordinaria o semplificata),

quest’ ultima con vincolo triennale. A differenza del regime dei “nuovi minimi”, in seguito a eventuale fuoriuscita è possibile, in caso di riacquisto dei requisiti, utilizzare nuovamente il regime in questione.

Qualora i soggetti esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o dei ricavi (30.000,00 euro) nonché del limite relativo all’acquisto dei beni strumentali (15.000,00 euro), devono far riferimento alle attività complessivamente esercitate.

I soggetti che nel 2012 utilizzano il regime in esame determinano il reddito secondo le consuete regole del Tuir utilizzando il regime di cassa se professionisti o di competenza se imprese, facendo attenzione in quest’ultimo caso, visto il diverso criterio di imputazione reddituale rispetto ai contribuenti minimi , che non ci siano duplicazioni o salti d’imposta nei periodi di fuoriuscita dal regime.

Gli stessi possono inoltre conteggiare l’eventuale rettifica iva a favore recuperando l’imposta non detratta sulle merci e materie prime acquistati in vigenza del regime dei minimi e ancora in rimanenza al 31 dicembre 2011 nonché l’iva pagata sui beni acquistati prima dell’ingresso nel regime dei minimi che avevano comportato la rettifica a debito ancora in rimanenza al 31 dicembre 2011. In caso di acquisto di beni strumentali ammortizzabili in vigenza del regime dei minimi si può anche recuperare parte dell’iva non detratta , in ragione di tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio esclusi i beni di costo unitario inferiore a 516.46 euro e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25 per cento.

Essi sono esonerati dai seguenti obblighi:

• registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini Irpef e Iva;

• tenuta registro dei beni ammortizzabili se, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, si forniscono i dati necessari;

• liquidazione e versamenti periodici ai fini Iva;

• versamento dell’acconto annuale Iva;

• presentazione della dichiarazione Irap e versamento dell’imposta;

ma restano fermi i seguenti adempimenti:

• conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

• fatturazione e certificazione dei corrispettivi;

• comunicazione annuale dei dati Iva, se il volume d’affari è uguale o superiore a 25.822,84 euro;

• presentazione della dichiarazione annuale Irpef e versamento dell’acconto e del saldo Irpef e delle relative addizionali comunali e regionali;

• presentazione della dichiarazione annuale Iva e versamento annuale Iva:

• adempimenti dei sostituti d’imposta;

• comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro);

• comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici localizzati in “paradisi fiscali” ( blacklist)

Infine per i soggetti che fruiscono del regime in esame è previsto l’assoggettamento agli Studi di settore e ai Parametri contabili con conseguente compilazione dei modelli relativi.

Alla luce di quanto previsto risulta evidente un tentativo del legislatore di concedere a taluni contribuenti delle agevolazioni fiscali che tuttavia sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle previste per il nuovo regime dei contribuenti minimi, e che a mio avviso si riducono dal punto di vista pratico solo all’esenzione dall’Irap e al versamento annuale dell’Iva in quanto per quanto concerne tutti gli altri esoneri, seppur previsti, sono di difficile utilizzo considerato che per determinare il reddito di impresa o professionale, le registrazioni contabili diventano opportune.

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