Dimissioni

Dimissioni
Articolo Fondazione Studi Consulenti del lavoro – Roma

Dimissioni da confermare

Con l’entrata in vigore dal 18 luglio 2012 della Riforma del Lavoro cambia anche la procedura di dimissioni – o risoluzione consensuale – cui deve attenersi il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato. Bisogna subito premettere che tale procedura varrà solo per i lavoratori dipendenti (esclusi ad es. collaboratori a progetto o associati in partecipazione).

La procedura di dimissioni ha, ora, un iter più delicato e complesso; merita, quindi, che i datori di lavoro, appena ricevuta la lettera di dimissioni da parte del lavoratore contattino il proprio consulente del lavoro al fine di analizzare la situazione.

Il lavoratore, per poter validamente recedere dal contratto in essere con il datore, dovrà convalidare la propria volontà presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso il Centro per l’Impiego (Co). Nel caso in cui lo stesso non si attivi per concludere la procedura nel modo appena esposto, il datore potrà invitarlo a sottoscrivere apposita dichiarazione in calce al modello di comunicazione della cessazione che invia al Co. Senza una delle due procedure sopra esposte il datore non potrà considerare il contratto validamente risolto, gli effetti della volontà del lavoratore resteranno sospesi fino a conclusione dell’iter. Nel caso riscontri il mancato completamento della procedura, dovrà inviare al lavoratore invito a concludere l’iter entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto, tramite consegna a mano o spedizione di raccomandata AR. Il lavoratore, a questo punto, avrà 7 giorni dalla ricezione dell’invito per attivarsi. Lo stesso potrà alternativamente: convalidare le proprie dimissioni presso una delle sedi previste, sottoscrivere dichiarazione in calce all’Unilav, revocare le dimissioni (o la risoluzione consensuale). In tale ultimo caso il rapporto torna ad avere normale corso dal giorno successivo alla comunicazione di revoca.

Vista la macchinosità della procedura, pare sicuramente preferibile concludere tutto l’iter prima dell’ultimo giorno di lavoro (durante il periodo di preavviso) tramite sottoscrizione della dichiarazione in Unilav o, in via residuale, tramite convalida. Nel caso, però, in cui il lavoratore comunichi le proprie dimissioni con effetto immediato, l’azienda non riuscirà ad avere il tempo materiale per il disbrigo delle pratiche di cessazione del rapporto e, pertanto, l’unica strada percorribile sarà invitare il lavoratore – entro 30giorni dalla data di cessazione – a concludere l’iter nelle modalità sopra esposte.

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