Dimissioni on line dal 12 marzo

Dimissioni on line dal 12 marzo

Scatta dal 12 marzo la nuova disciplina per la presentazione delle dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015 sulle semplificazioni, attuativo del Jobs act. A fissare il debutto delle nuove regole, è stata la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’11 gennaio scorso, del decreto del ministero del Lavoro del 15 dicembre 2015, entrato in vigore il 12 gennaio, che disciplina le modalità «esclusivamente telematiche» con le quali il lavoratore può risolvere il rapporto. Come previsto dal Dlgs 151/2015, le nuove regole saranno pienamente operative una volta trascorsi 60 giorni, quindi appunto il 12 marzo 2016, consentendo così non solo ai dipendenti, ma anche ai datori di lavoro e ai consulenti di familiarizzare con le novità.
L’entrata a regime della riforma comporterà l’abrogazione delle disposizioni introdotte per arginare il fenomeno delle dimissioni “in bianco” dall’articolo 4, commi da 17 a 23-bis, della legge «Fornero» (92/2012).
Il campo di applicazione
Le nuove norme non riguardano le seguenti ipotesi:
dimissioni e risoluzione consensuale in gravidanza e nel caso di figlio minore di tre anni o nei primi tre anni dall’adozione (si veda l’articolo a fianco);
rapporti di lavoro domestico;
dimissioni o risoluzione consensuale nelle sedi previste dall’articolo 2113, comma 4 del Codice civile (ossia in sede protetta) o presso le commissioni di certificazione.
Salvo che non ci si trovi in una di queste tre ipotesi, dunque, il lavoratore deve compilare il modulo (allegato A al decreto ministeriale) disponibile sul sito www.lavoro.gov.it e quindi trasmetterlo al datore e alla direzione territoriale del Lavoro competente.  Il dipendente, dovrà prima registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it, acquisendo delle credenziali di accesso (username e password), poi dovrà chiedere all’Inps il proprio Pin personale; dopo aver ricevuto per posta ordinaria tale Pin, il dipendente dovrà registrarsi sul sito dell’Istituto e solo allora potrà compilare (sul sito del ministero del Lavoro) il modulo delle dimissioni.   Come previsto dal Dlgs 151/2015, la trasmissione del modulo può avvenire anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione (costituite presso le università, le Dtl e così via).

© 2012-2015 Copyright S.G.R. Elaborazioni - Tutti i diritti riservati | p.iva 07595480018 | Cookie policy | Privacy policy