Bonus 80 euro

Credito per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro
Vengono forniti ulteriori chiarimenti sul nuovo bonus destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF per il 2014 non superiore a 26.000,00 euro, disciplinato dall’art. 1 del DL 24.4.2014 n. 66.
Soggetti beneficiari
Nel rispetto delle previste condizioni, secondo l’Agenzia, il bonus spetta anche ai:
- soggetti che nel 2014 percepiscono somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità o di disoccupazione, che costituiscono proventi sostitutivi dei redditi di lavoro dipendente e per i quali spettano le detrazioni previste dall’art. 13 co. 1 del TUIR;
- lavoratori dipendenti all’estero che sono tassati in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR;
- lavoratori “frontalieri”, tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l’importo della franchigia di esenzione di 6.700,00 euro;
- soggetti non residenti, a condizione che i redditi da lavoro siano imponibili in Italia; in tal caso il reddito complessivo è formato solo dai redditi prodotti in Italia.
Determinazione del reddito complessivo
Nel limite di 26.000,00 euro di reddito complessivo IRPEF, a parere dell’Agenzia:
- si devono considerare anche i redditi da locazione assoggettati alla cedolare secca (art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011);
- sono invece esclusi i redditi da lavoro dipendente assoggettati all’imposta sostitutiva del 10% prevista per gli incrementi di produttività.
Tuttavia, secondo l’Agenzia, i redditi assoggettati alla suddetta imposta sostitutiva devono comunque essere sommati ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Parametrazione al periodo di lavoro
Il bonus deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno 2014, facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente o assimilato.
A tali fini, secondo l’Agenzia:
- non vanno considerati i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni;
- nessuna riduzione va invece effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (es. part time).
Se vengono percepiti premi di risultato in anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, oppure somme a titolo di interessi e rivalutazione monetaria a seguito di sentenza di condanna per crediti da lavoro, il bonus non spetta se le detrazioni per lavoro dipendente sono già state fruite in precedenza durante il periodo di lavoro che ha dato diritto a tali erogazioni.
Soggetti che devono riconoscere il bonus
Il bonus deve essere riconosciuto dai sostituti d’imposta, compresi gli enti erogatori di prestazioni a sostegno del reddito (es. INPS):
- in via automatica;
- previa verifica delle condizioni di spettanza.
Verifica dei presupposti reddituali
- Ai fini del riconoscimento del bonus, la Fondazione Studi Consulenti del lavoro afferma che il sostituto d’imposta deve:
- presumere il reddito annuale sulla base delle informazioni in suo possesso e delle dinamiche retributive che si realizzano, fino alla fine del contratto o del periodo d’imposta;
- tenere conto anche delle modifiche contrattuali programmate che comportino modificazioni nel calcolo del reddito presunto anche nel corso dell’anno.
Inoltre, viene evidenziato che:
- se il lavoratore non dovesse comunicare al datore di lavoro la non spettanza del bonus, “il sostituto d’imposta riterrà il comportamento concludente ai fini della maturazione del diritto“;
- il sostituto d’imposta non potrà essere soggetto ad alcuna conseguenza nel caso di non spettanza del bonus in capo al contribuente.
Rapporti di lavoro precedenti
In caso di “passaggio” da un rapporto di lavoro ad un altro, il nuovo datore di lavoro deve tenere conto di quanto effettuato dal precedente datore, sulla base dei dati indicati nel modello CUD consegnato dal lavoratore.
Se il nuovo assunto non produce il CUD relativo al precedente rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto a determinare la spettanza del bonus e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione, fermo restando che il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del bonus, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito complessivo superiore a 26.000,00 euro.
Rapporti di lavoro contestuali
La comunicazione del lavoratore di non avere diritto al bonus deve essere effettuata anche in caso di rapporti di lavoro contestuali. Qualora, invece, l’importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere non ecceda i 26.000,00 euro, il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d’imposta di non riconoscere il bonus.
Ripartizione del bonus tra le retribuzioni erogate
In generale, il bonus spettante deve essere ripartito tra le retribuzioni da maggio a dicembre 2014, secondo una parametrazione a giorni; il bonus “pieno” di 640,00 euro diventa quindi pari a:
- 80,98 euro, per i mesi con 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre 2014);
- 78,37 euro, per i mesi con 30 giorni (giugno, settembre e novembre 2014).
Tuttavia, l’Agenzia consente di utilizzare altri criteri oggettivi e costanti, in particolare la suddivisione in base ai periodi di paga. In tal caso si ha un importo di:
- 80,00 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014;
- oppure 91,43 euro al mese, se, per motivi tecnici, l’erogazione del bonus partirà da giugno (7 mesi da giugno a dicembre 2014).
Decesso del lavoratore
In relazione ai lavoratori deceduti prima dell’inizio dell’erogazione del bonus, il credito sarà fruito nella dichiarazione dei redditi del lavoratore presentata da uno degli eredi.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del bonus, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, materialmente percepita dagli eredi, non costituisce reddito per gli stessi.
Recupero mediante compensazione dei bonus corrisposti
Il sostituto d’imposta recupera le somme attribuite ai lavoratori a titolo di bonus, compensandole nel modello F24:
- con l’ammontare delle ritenute e dei contributi previdenziali;
- utilizzando il codice tributo 1655 istituito dalla ris. 48/2014.
Tale compensazione non rientra nel limite annuo di:
- 700.000,00 euro;
- ovvero 1.000.000,00 di euro, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Modalità di compilazione del modello F24
L’Agenzia delle Entrate, nella citata ris. 48/2014, ha precisato che:
- il codice tributo “1655” deve essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza del relativo importo da recuperare che deve essere riportato nella colonna “importi a credito compensati”;
- nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere inserito il mese di erogazione del bonus, nel formato “00MM”;
- nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
Modalità di recupero da parte degli Enti pubblici
In relazione agli enti pubblici, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS hanno fornito specifiche istruzioni per il recupero dei bonus corrisposti, in considerazione:
- dell’utilizzo dello specifico modello “F24 EP”;
- della Gestione contributiva INPS interessata.