APPALTO O INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA?

APPALTO O INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA?

Le due ipotesi che consentono l’utilizzo di manodopera in forza presso terzi (salva l’ipotesi residuale del distacco ) sono l’appalto e la somministrazione di lavoro (cosiddette agenzie interinali).

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro .

Le due figure delineate dal codice civile, sono il committente e l’appaltatore. Il committente e’ chi commissiona all’appaltatore l’opera od il servizio, l’appaltatore è chi, con propria organizzazione di mezzi, si obbliga alla fornitura, alla prestazione, dell’opera o del servizio verso un determinato corrispettivo. Quindi è un contratto di scambio ma la caratteristica fondamentale del contratto di appalto e’ che necessariamente richiede la qualifica di imprenditore nell’ appaltatore.

L’imprenditore appaltatore, pertanto, deve avere una organizzazione a suo rischio:

Rischio del risultato da raggiungere, perchè se non raggiunto l’appaltatore non percepisce il corrispettivo ma anche rischio economico d’impresa come equilibrio tra costi e ricavi all’interno dell’appaltatore stesso.

Questo elemento è importantissimo, perché nel caso in cui l’appaltatore si presenti come un soggetto privo del rischio di impresa (privo dell’organizzazione del fattore capitale e/o fattore lavoro ) l’appalto non è genuino e quindi si apre la breccia la fornitura di mere prestazioni di lavoro..

Premesso quanto sopra, l’appalto genuino cosìddetto endoaziendale, è tale poiché l’appaltatore imprenditore con la sua forza lavoro, con la sua organizzazione di mezzi di produzione entra in una fase del ciclo lavorativo dell’utilizzatore. Da distinguere dall’appalto esterno dove l’azienda committente esternalizza delle attività che non sono sue, che non può fare con il proprio personale interno.

Si configura l’intermediazione vietata di manodopera quando al committente è messa a disposizione una prestazione meramente lavorativa, senza il fattore capitale – beni mobili ed immobili –. Ciò anche se l’appaltatore non è una società fittizia, tuttavia si limita alla gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione lavorativa che in realtà viene ad essere affrontata e direzionata dal committente stesso.

Il vero discrimine tra appalto di servizi genuino e somministrazione illecita va ricercato prevalentemente nell’esercizio del potere di direzione e controllo, o meglio in chi esercita concretamente tale potere: se a dare gli ordini ai lavoratori è il personale dipendente dell’azienda appaltante, allora sarà molto difficile che sia riconosciuta la genuinità dell’appalto e i lavoratori utilizzati saranno considerati alle dirette dipendenze dell’utilizzatore.

Il sistema degli appalti illeciti e fraudolenti che celano somministrazioni irregolari, è caratterizzato spesso da costi del lavoro al ribasso basati su, contratti collettivi capestri spesso legati alle sigle sindacali autonome e spesso distanti da quelli utilizzati dal committente.

Pertanto elementi essenziali di un appalto genuino sono:

  • Il controllo e la direzione dell’appaltatore sui propri dipendenti
  • Il rischio economico legato all’appalto nonché il rischio d’impresa
  • L’organizzazione dei mezzi e delle competenze
  • La temporaneità del servizio

 

Venendo a mancare tali caratteristiche, la non genuinità dell’appalto determinerà l’ipotesi di interposizione illecita di manodopera con le relative conseguenze:

Responsabilità solidale con il committente per le retribuzioni e i contributi dei lavoratori impiegati;

Possibilità di quest’ultimi di chiedere in giudizio il riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente

Sanzioni di tipo amministrativo e in certi casi anche di origine penale.

In tali casi l’unica strada percorribile è la somministrazione di lavoro tramite le Agenzie regolarmente abilitate alla somministrazione.

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