Appalti e responsabilità

IVA – L’articolo 13 ter della legge 134/2012 prevede la responsabilità solidale, nei limiti del corrispettivo dovuto, dell’ appaltatore con eventuali subappaltatori nei confronti dei versamenti Iva che devono essere eseguiti, derivanti dal contratto di subappalto. La responsabilità può essere esclusa se l’appaltatore prima di pagare il corrispettivo dimostra di avere verificato che gli adempimenti iva siano stati correttamente eseguiti anche richiedendo regolare asseverazione dei soggetti abilitati. Il commitente sebbene escluso dalla responsabilità solidale deve tuttavia anch’esso verificare la corretta esecuzione degli adempimenti da parte degli appaltatori e subappaltatori prima di pagare i corrispettivi salvo subire una sanzione amministrativa che va da euro 5.000 a euro 200.000. ABROGATO DALL’ ART. 50 DL 69/2013
IRPEF -L’articolo 13 ter della legge 134/2012 prevede la responsabilità solidale, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, dell’ appaltatore con eventuali subappaltatori nei confronti dei versamenti relativi alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente che devono essere eseguiti, derivanti dal contratto di subappalto. La responsabilità può essere esclusa se l’appaltatore prima di pagare il corrispettivo dimostra di avere verificato che gli adempimenti irpef siano stati correttamente eseguiti anche richiedendo regolare asseverazione dei soggetti abilitati. Il commitente, sebbene escluso dalla responsabilità solidale, deve tuttavia anch’esso verificare la corretta esecuzione degli adempimenti da parte degli appaltatori e subappaltatori prima di pagare i corrispettivi, salvo subire una sanzione amministrativa che va da euro 5.000 a euro 200.000.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Secondo l’ articolo 29 del decreto legislativo 276/2003, il committente è responsabile con appaltatori e subappaltatori anche per il versamento dei contributi previdenziali escluse le sanzioni civili, per un periodo che si estende fino a due anni dal termine dell’appalto. In questo caso la responsabilità non può essere esclusa.
RETRIBUZIONI – Il committente è responsabile solidalmente nei confronti di appaltatore e subappaltatore per quanto riguarda le retribuzioni dei lavoratori, quote di Tfr incluso (escluse le sanzioni civili) come previsto dall’articolo 29 del d. lgs. 276/2003. Anche in questo caso il vincolo si esaurisce entro due anni dalla conclusione dell’appalto ma in tale arco di tempo non vi è modo di evitarla.
SICUREZZA – Il decreto legislativo 81/2008 all’articolo 26 prevede la responsabilità solidale in materia di infortuni. Il committente si deve preoccupare di garantire le misure di prevenzione e in caso di infortuni del personale alle dipendenze degli appaltatori è responsabile per i danni non coperti dell’Inail