ABOLITI I VOUCHER

ABOLITI I VOUCHER
Il recente decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 dispone l’abrogazione degli articoli 48,49 e 50 del d.lgs. n. 81/2015 in materia di lavoro accessorio prevedendo un regime transitorio fino al 31/12/2017 per l’utilizzo dei voucher richiesti alla data di entrata in vigore del decreto.  .
Ma quali norme si devono applicare ai voucher acquistati fino a venerdì 17 marzo e utilizzabili entro il 31 dicembre considerato che, il legislatore per il periodo transitorio non fa più riferimento alle regole sulle procedure di comunicazione preventiva e quelle sulle sanzioni?
Per i buoni ancora validi, non si capisce se dovrà essere ancora effettuata la comunicazione preventiva di sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione all’ispettorato competente, prevista dal comma 3 dell’articolo 49 del Dlgs 81/2015, introdotta lo scorso mese di ottobre. Questa norma è stata abolita, anche per i buoni ancora validi, così come la sanzione prevista per l’eventuale omissione (da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione).
Fino al prossimo 31 dicembre, sembra che i voucher comprati entro il 17 marzo saranno certamente ancora utilizzabili, ma i committenti potranno farlo senza dover rispettare alcuna regola e, soprattutto, senza rischiare sanzioni in caso di errori.
Probabilmente le imprese e le famiglie farebbero meglio, in via cautelativa, a continuare a effettuare la comunicazione preventiva sperando che i servizi di vigilanza si astengano in ogni caso dall’applicare sanzioni per chi non adempirà a un obbligo che non esiste più.

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